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Statuto

L' Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, e ne rispettano le regole, senza  distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

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ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

 

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

“SISMAX Sistema integrato soccorso in maxiemergenza APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

 

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ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

 

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati  o delle persone aderenti agli enti associati:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l’associazione si propone di:

  • promuovere la diffusione di cultura scientifica e popolare sulla gestione di Maxiemergenze ed eventi a carattere straordinario, anche in collaborazione con Enti Pubblici, Istituti di Ricerca, Aziende Ospedaliere e/o Universitarie, Aziende Sanitarie Locali, Ordini e Collegi di professionisti  e soggetti privati qualificati;

  • promuovere linee di comportamento per i professionisti e per i soccorritori impegnati nelle fasi di soccorso di eventi critici;

  • incentivare, attraverso la formazione, l’integrazione degli anelli di soccorso previsti nella gestione di eventi critici;

  • promuovere il dialogo e la collaborazione con gli Enti del volontariato deputati al soccorso sanitario;

  • incentivare i principi della buona comunicazione in emergenza, nel rispetto di tutti i canali comunicativi utilizzati dai vari Enti preposti;

  • promuovere le linee di comportamento da utilizzare in caso di assistenza sanitaria  a eventi programmati di grandi e medie dimensioni;

  • promuovere lo sviluppo e la realizzazione di documentazione cartacea, manuali, prontuari ed articoli scientifici inerenti il settore dell’Emergenza Sanitaria, delle Maxiemergenze e degli eventi a carattere straordinario;

  • organizzare e partecipare all’organizzazione di convegni scientifici e manifestazioni pubbliche;

  • gestire in proprio o in collaborazione i mezzi di diffusione consentiti, pubblicando e distribuendo a qualunque titolo libri, giornali, periodici, stampe, dischi, nastri ed ogni altro mezzo che possa servire al raggiungimento dello scopo sociale;

  • promuovere e coordinare attività di ricerca;

  • collaborare e cooperare con gli Enti pubblici e privati per l’ottimizzazione dei servizi sanitari sul territorio, sia in caso di Emergenza Ordinaria che di MaxiEmergenza;

  • promuovere attività di verifica e controllo di procedure, protocolli e istruzioni operative inerenti le Maxiemergenze e gli eventi a carattere straordinario;

  • promuovere la realizzazione di supporti software dedicati alla gestione e al coordinamento delle funzioni sanitarie e logistiche in ambito di Emergenza Sanitaria, Maxiemergenze ed eventi a carattere straordinario;

  • favorire le reciproche conoscenze e la collaborazione fra medici, infermieri, personale tecnico, sociologi, psicologi e quanti nell’ambito della Provincia, della Regione e dell’intero territorio nazionale siano interessati alle finalità dell’organizzazione;

  • promuovere manifestazioni ed attività culturali (convegni, pubblicazioni, studi, spettacoli, ricerche, indagini statistiche e ricognitive, anche su fattori ambientali e sociali);

  • diffondere la cultura della Maxiemergenza come esigenza sociale di solidarietà, attraverso la stampa ed ogni altro mezzo di comunicazione sociale e/o audiovisivo, ritenuto utile allo scopo;

  • promuovere e diffondere la formazione di una coscienza pubblica, sensibilizzando l’attenzione del mondo scientifico, istituzionale e dei sistemi di informazione alla pratica dell’Emergenza e ai problemi a essa connessi;

  • collaborare con il Ministero della Salute, con le Regioni, le Aziende Sanitarie Locali, Aziende ospedaliere e/o universitarie per il perseguimento della tutela della salute;

  • svolgere sia in campo nazionale che internazionale tutte le azioni connesse al conseguimento degli scopi.

 

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. 

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

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ART. 3

(Ammissione, numero e categorie degli associati)

 

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

 

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

 

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

  • l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché    recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

Gli associati si suddividono in due categorie:

 

  • soci fondatori, le persone che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;

  • soci ordinari, le persone la cui domanda di ammissione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.

 

 

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

 

Tutti gli associati hanno parità di diritti e obblighi senza alcuna deroga.

 

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

  • esaminare i libri sociali;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • frequentare i locali dell’associazione;

  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

 

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

 

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ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

 

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

 

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

 

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

 

 

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

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ART. 6

(Organi)

 

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;

  • il Consiglio Direttivo (con le funzioni di Organo di Amministrazione).

 

 

Il Consiglio Direttivo potrà istituire un Comitato Scientifico e nominarne i componenti.

 

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ART. 7

(Assemblea)

 

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 altro associato.

 

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, compreso invio tramite posta elettronica, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

 

E’ consentito l’intervento in assemblea tramite mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

 

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • approva il bilancio di esercizio;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sulla esclusione degli associati;

  • delibera sulle modificazioni dello Statuto;

  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento;

  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

 

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. In caso di parità il Presidente ha diritto a due voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

 

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

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ART. 8

(Consiglio Direttivo)

 

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali  dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

 

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- nomina i componenti del comitato scientifico;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

 

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

 

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

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ART. 9

(Presidente)

 

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

 

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

 

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

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ART. 10

(Comitato Scientifico)

 

Il Comitato scientifico è composto da numero variabile di componenti, fino a un massimo di trenta persone, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti tra personalità autorevoli nel campo medico, scientifico e culturale. E’ diretto da un Presidente, anch’esso scelto dal Consiglio Direttivo.

 

Il Comitato scientifico:

- esprime pareri di carattere scientifico sull’attività ed i progetti dell’associazione;

- propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi dell’associazione e ne segue lo svolgimento.

 

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Alla loro nomina provvede il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Comitato Scientifico uscente.

Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa il Presidente dell’associazione o il Consigliere a ciò delegato dal Presidente.

 

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ART. 11

(Faculty)

 

La Faculty è composta da un numero variabile di componenti, fino a un massimo di dieci persone, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti per esperienza e competenza nel settore delle emergenze sanitarie e delle maxiemergenze. E’ diretta da un Coordinatore, anch’esso scelto dal Consiglio Direttivo.

 

La Faculty, in collaborazione e sinergia con il Comitato Scientifico :

- individua i percorsi formativi

- coordina le attività formative promosse dall’Associazione

 

I componenti della Faculty durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

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ART. 12

(Patrimonio)

 

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

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ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

 

Ai fini di cui al precedente art. 11, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

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ART. 14

(Risorse economiche)

 

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

 

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ART. 15

(Bilancio di esercizio)

 

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

 

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

 

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

 

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ART. 16

(Libri)

 

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

 

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Presidente.  

 

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ART. 17

(Volontari)

 

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

 

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

 

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ART. 18

(Lavoratori)

 

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

 

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ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

 

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.  

 

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 

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ART. 20

(Rinvio)

 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

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